Alessandro Barale
Valida la notifica dell’istanza di fallimento alla casa comunale per l’impresa che non ha la PEC
Nota a Cass. Civ., 17 dicembre 2020, n. 28916
In Ilprocessotelematico.it, 10 febbraio 2021
Abstract: Nota critica a Cass. Civ., 17 dicembre 2020, n. 28916, secondo cui ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata e tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso; ne consegue che a norma dell’art. 15 l.f., comma 3 – che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare – quando la notificazione non può essere compiuta con le modalità indicate nella prima parte della disposizione, ovverosia (a) all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, oppure (b) presso la sede risultante dal registro delle imprese, si esegue, in terza battuta, con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.